Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 13, 2009
In riferimento all’articolo pubblicato in un post precedente, avente ad oggetto la recensione del libro di Giampaolo Luzzi dal titolo “Come non pagare i debiti e vivere felici …“, un lettore, Yuri, commenta:
Il libro l’ho acquistato e letto.
E’ una cosa del tutto nuova e mi viene difficile spiegare la genialata di una cosa del genere. In sostanza nel libro, senza falsi moralismi e senza giudizi, ti mette in condizioni di decidere se vuoi pagare i tuoi debiti oppure no. Se non paghi sappi che ti accadono alcune cose. Te lo puoi permettere? Ma se decidi di pagare, ti porta per mano a scoprire un mondo del tutto sconosciuto ai più (almeno a me che sono impiegato pubblico, neanche me lo immaginavo) di crediti comprati e venduti, di politiche dei creditori. Ma lo sapete che ci sono alcuni crediti per i quali mai il creditore farebbe un’azione legale? Insomma, leggetelo e poi mi direte…
Io non ho letto il libro, ma ritengo che ciò che scrive Yuri meriti alcune importanti precisazioni … continua a leggere
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 13, 2009
Può sembrare un paradosso, ma una delle armi di difesa più efficaci nelle mani del debitore perseguitato consiste proprio nella scrupolosa e attenta istanza di applicazione delle leggi vigenti. Questo, mi sia consentito precisarlo subito (a scanso di equivoci purtroppo sempre latenti) non significa assolutamente che le società di recupero credito operino in contesti fuori legge. Anzi, il fatto che sul secondo scranno della nostra Repubblica sieda il sen. Renato Schifani, che in quell’ambiente ha mosso i primi passi, è garanzia del contrario continua
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 19, 2009
Buongiorno.
Mio marito a seguito vicissitudini negative nello svolgimento della propria esclusiva attività commerciale si trova a dover affrontare il pagamento, nel confronto di un privato, di 15.000 €. Ha definitivamente chiuso l’attività.
Mio marito di fatto é nulla tenente; siamo in casa di mia esclusiva proprietà ed in regime di separazione dei beni dal 1993.
Il problema sono i mobili dell’abitazione in quanto, ad eccezione della camera da letto e della cucina acquistati da mio marito, il restante mobilio proviene totalmente dall’abitazione dei miei nonni (immobile donato con atto notarile nel 1990) i quali hanno redatto una scrittura privata (sempre nel 1990) elencando nel dettaglio i mobili ( databili attorno agli anni ’40) , complementi d’arredo, suppellettili e altro, precisando che erano a me effettivamente destinati; preciso che non sono mobili di pregio né antichi.
Per cautelarmi dal pignoramento mobiliare (cui il creditore ha da subito garantito tale azione), è mia intenzione far redarre da un professionista, per di più CTU, perizia giurata asseverata descrivendo in dettaglio detti mobili, con aggiunta di terzi testimoni necessari ad avvalorare la provenienza reale.
La scrittura privata sottoscritta da i miei nonni è, di fatto, l’unico documento che attesta la reale proprietà e provenienza di tali mobili (non esistono fatture). La domanda che Le pongo è la seguente : è sufficiente questa scrittura privata ( i miei nonni sono defunti nel 1992) da allegare se necessario, alla perizia, per stabilire la provenienza e la proprietà o devo farla autenticare da un notaio ( anche se non sono più in vita i sottofirmatari) o da un qualsiasi pubblico ufficiale ( ad esempio come copia conforme) ? Resto in attesa di Suoi suggerimenti. Cordialità.
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 17, 2009
Mi hanno chiesto ieri per ogni iscrizione in banca dati 200 euro per cancellare il tutto. Nessuno ci tutela soprattutto in un momento di crisi.
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 17, 2009
Salve, volevo chiedere gentilmente: ho due trattenute in busta paga prestitalia e carifin.
Le paga direttamente il titolare. Ora sono 2 mesi che sto a cassa integrazione guadagni.
Cosa succede? In questo caso con le rate posso fermarle? C’è un’assicurazione?
Mi può spiegare gentilmente?
Grazie
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 17, 2009
Salve, ho un impresa individuale,tre finanziamentie un prestito.
Fino ad adesso ho pagato le rate, però ho una grave problema di salute e non lo so comme posso pagare ancora.
Qualquno mi sa dire comme devo procede a congelare i debiti per almeno sei messi?
Tenendo conto che anche la mia ativita sara sospesa per questo periodo?
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 17, 2009
Salve
Ho ricevuto un atto di precetto dove mi comunicano che devo pagare una determinata somma (2.000€) sotto pena in difetto di esecuzione immobiliare.
Quanto tempo ho per pagare?
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 10, 2009
Ho 30000 euro di debiti che non posso piu’ pagare.
Le chiedo se invece di attendere la lunga l’agonia di tutta la sequenza dei solleciti e poi dei recupero crediti e poi degli atti di precetto e poi dei pignoramenti….potrei invece prospettare a tutti i miei creditori la concreta possibilita’ che possono gia’ da subito porre in essere le procedure di pignoramento della mia quota immobiliare e soddisfare così tutti i crediti vantati verso di me?
Mi da un consiglio su come piu’ opportunamente posso mettere in atto tutto cio’? La ringrazio vivamente della risposta che potra’ fornirmi.
Cordialmente
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 9, 2009
Nel 2003, stupidamente, ho fatto da prestanome per aiutare il mio fidanzato di allora nell’acquisto di una vettura, inutile dire che non ha pagato nemmeno una rata! Io finchè ho potuto l’ho fatto io, poi ho perso il lavoro e non sono più riuscita.
Lui se n’è sempre fregato. La finanziaria mi sta alle costole perchè rivuole i soldi! Il finanziamento originario era di 19.000 euro e la rata mensile di 400. Sono riuscita a pagare circa 10 rate, poi, senza lavoro non riuscivo a trovare i soldi. Alla fine sono riuscita a fargliela vendere, ma lui ha preso i soldi, ha fatto una firma falsa dietro l’assegno e l’ha versato nel suo conto corrente per pagare la rata del mutuo, con una parte invece ci ha ricomprato un’auto da due soldi per se.
Lui ora sta bene, ha un centro benessere, che sicuramente ha creato rubando a qualcun altro, io invece sono nei guai neri. Sono single, con un figlio (legalmente riconosciuto dal padre) di 21 mesi da mantenere, non ho un lavoro fisso e mi arrangio lavoricchiando dove capita. Devo anche pagare affitto e bollette. L’unica cosa che ho di intestato, anzi, di cointestato con mio padre, è un citroen C3 che ormai ha già 7 anni e alla quale non riesco più nemmeno a pagare il bollo auto.
A causa di questo favore non ho più accesso a nessuna forma di credito, ma in ogni caso non ricorrerei mai e poi mai ad altre finanziarie. Ora La Fiditalia mi chiede oltre 25000 euro. Io non li ho, non so come fare.
Circa un anno fa si erano fatti sentire e io gli avevo spiegato la cosa dandogli anche il numero di cel della persona che mi ha messo in questo guaio. Poi non li avevo più sentiti, da dieci giorni invece mi stanno mandando lettere semplici e email dove mi intimano di pagare entro dieci giorni!! Dovrei fare una rapina per poter pagare tutti quei soldi!!C’è un modo per uscire da questa situazione? Ho anche paura di perdere mio figlio… sto vivendo un incubo… c’è qualcuno che mi può indicare una via d’uscita o una strada da seguire per uscire da questo incubo? grazie in anticipo
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 9, 2009
Salve ho un piccolo debito di circa 1000 euro che pagavo o avrei dovuto pagare circa 100 euro al mese.
Dopo varie telefonate dall’agenzia di recupero crediti, lunedi mi richiama un nuova agenzia e mi dice di versare euro 400 per chiudere la pratica e mi dice che questa e’ una operazione a saldo e stralcio.
Per me potrebbe essere coveniente ma chi mi garantisce che poi non ci sarebbero piu ‘richieste da parte loro? Come mi devo comportare, cosa devo fare?
Per favore datemi una risposta non vorrei sbagliare e vorrei tanto sistemare questa situazione grazie .
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 8, 2009
Buongiorno a Tutti !! volevo sapere come mi devo comportare…le signore finanziarie mi hanno minacciato piu volte ( con posta prioritaria ) di pignorarmi il mobile e l’immobile…io ho la residenza a casa di mia sorella ma vivo da mia madre…volevo sapere come mi devo comportare..ho paura che vanno a casa di mia sorella e le pignorano i mobili credendo che sono i miei !!! posso eleggere magari domicilio a casa di mia madre ??
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 8, 2009
La ringrazio per la velocita’ nel rispondere alla mia richiesta, quindi secondo lei mi hanno gia’ segnalato al crif?
ma faccio bene a pagare?
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 8, 2009
Salve ho bisogno di una risposta urgente…ieri mi ha chiamata la soc di rec credito della findomestic con cui sono rimasta indietro di 4 rate, mi hanno proposto in virtu’ del fatto che vorrei pagare di accodarmi due rate al termine del contratto e due rate da pagare entro una ventina di giorni, il problema e’ che mi hanno chiesto di pagare o tramite assegno postdatato o tramite post pay, io gli ho detto di chiamarmi lunedi’ perche’ dovevo pensarci! Puo’ rispondermi il prima possibile?
Come posso pagare il debito in modo da tutelarmi?
Pubblicato da: cocco bill su: Dicembre 8, 2009
Buongiorno
ho accumulato finanziamenti (credito al consumo e carte revolving) per circa € 60.000,00 e fra poche settimane non riuscirò più a pagare le relative rate. Ho solo reddito da lavoro dipendente, il TFR, e la casa in cui vivo ha un ctr d’affitto che non è intestato a me e comunque posso avere una persona estranea che dichiara che tutto quanto in essa contenuto non appartiene a me. Oltre al pignoramento del quinto dello stipendio che rischi corro?
Ringrazio per la risposta, sempre veramente competente.
Cordiali saluti
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Aprile 25, 2009
Il trattario puo’ accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra’ essere pagato sia verso chi ricevera’ il documento dal primo creditore tramite girata.
Chi ha dato l’ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l’accettazione che per il pagamento. Puo’ esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilita’ per l’accettazione, ma non da quella per il pagamento (l’eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla).
Ognuno dei creditori sara’ a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Aprile 7, 2009
Non tutti sanno che anche i debiti hanno una scadenza. Quando il debito scade, cioè entra in prescrizione, il creditore non può più chiederne il pagamento.
Elenchiamo qui le scadenze per i debiti quali affitti, mutui, utenze domestiche, spese condominiali, multe, tasse, rapporti con artigiani e professionisti indicandone puntualmente i termini di scadenza o prescrizione.
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La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)
E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.
Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta’, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita’ e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).
Il termine di prescrizione puo’ essere soggetto a sospensione od ad interruzione:
La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.
L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.
Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche’ mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.
Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.
Attenzione, le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.
Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e’ di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).
Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova – del mancato pagamento – e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.
Per praticita’ puo’ essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche’ crediti e debiti) piu’ comuni e di maggiore utilita’ per gli utenti ed i consumatori.
Come si calcola
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.
Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.
(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e’ importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.
In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:
Tutto cio’ ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.
Non solo puo’ risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l’atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera’ perfezionata alla data in cui esso e’ stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.
Contestazione
Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.
In certi casi potra’ essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 19, 2009

... a tutte le finanziarie che propongono carte revolving
Il costo del denaro è sceso ai minimi termini, e le banche stanno facendo il pieno di soldi dello Stato (ossia nostri), per aver male amministrato quelli dei clienti. I poveri italiani si domandano se questa situazione del costo del denaro, della discesa dei costi dell’energia e del mercato meno rapace sarà compensata da una minore spesa per i servizi e per le tasse. Albertone direbbe “manco pe’ gnente”! Anzi: frutta, verdura, alimentari freschi e benzina rincarano di nuovo, e le Banche e le Finanziarie applicano spese e tassi da usura, specialmente a quei poveracci che, non arrivando alla fine del mese, ricorrono verso gli ultimi giorni alla spesa con le carte revolving. Naturalmente è tutta gente che ha optato per il rimborso rateale del debito, ed indovinate di quanto sono gli interessi? Sono il 1,56% mensile, equivalente ad un TAN del 18,72% ed un TAEG del 20,41 continua
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 14, 2009
Il consolidamento debiti, a cui ci si riferisce anche con i termini ristrutturazione debiti o rifinanziamento debiti, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:
Gli strumenti disponibili per procedere al consolidamento debiti sono:
In questa sede vogliamo però occuparci dei cattivi pagatori (si faccia riferimento a questo articolo per la definizione di cattivo pagatore). Ad un cattivo pagatore è per definizione precluso l’accesso al prestito personale. Pertanto dobbiamo necessariamente ipotizzare che sul prestito personale non sia possibile fare affidamento.
Il merito creditizio, e quindi il presupposto della non iscrizione a banche dati di cattivi pagatori è poi condizione necessaria per poter fruire anche di altre opzioni di credito quali l’accensione di un mutuo o la sostituzione del mutuo (con erogazione di liquidità aggiuntiva) finalizzate al consolidamento debiti.
Pertanto, se sono un cattivo pagatore, anche queste strade mi sono precluse.
Come lavoratore dipendente o pensionato, anche se cattivo pagatore, potrei chiedere allora la cessione del quinto rispettivamente dello stipendio o della pensione. Ma nel titolo del presente articolo c’era il riferimento ad un’ultima istanza. Ed era questo il senso: vogliamo pensare ad uno scenario in cui si sia già raschiato il fondo del barile.
In pratica abbiamo già ceduto il quinto dello stipendio o della pensione. Queste sono allora risorse a cui non possiamo più attingere.
Ci resta allora, sempre nell’ipotesi di essere un lavoratore dipendente e cattivo pagatore, la delegazione di pagamento, che, come sappiamo, è una forma di prestito complementare alla cessione del quinto dello stipendio studiata apposta per integrare una preesistente cessione del quinto ancora in corso di ammortamento (diciamo, senza inutili giri di parole, che si tratta di una formula elusiva delle leggi che mirano ad evitare situazioni di sovraindebitamento).
Niente da fare. Se c’era la possibilità di ricorrere alla delegazione di pagamento ci siamo “sparati”, e da un pezzo, pure quella.
Ma fermiamoci un attimo per fare il punto della situazione. Dunque, sono un lavoratore dipendente, o pensionato, e cattivo pagatore in ultima istanza. In questa ipotesi:
In più, oltre ad essere un cattivo pagatore in ultima istanza, aggiungiamo pure che non sono in grado di presentare, al nuovo creditore unico, qualcuno che possa prestare garanzie adeguate a mio favore.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 14, 2009
La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)
E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 14, 2009
Ogni trimestre la Banca d’Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio. I tassi medi aumentati della metà rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura. Una verifica importante perché, secondo la legge, i tassi di un prestito che superano il tasso usuraio sono considerati come non apposti e al prestito sarà applicato il Taeg corrispondente al tasso nominale minimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 14, 2009
Che differenza c’è tra interesse e usura? Dal mio punto di vista nessuno. Cambiano certo le forme e i tassi dell’usura, ma dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza. In economia invece il discrimine passa tra ciò che viene ritenuto legale e ciò che viene ritenuto illegale. Per interi millenni i concetti si sono sovrapposti tanto che l’usura veniva intesa- e unanimemente condannata – come prestito di denaro in cambio di interessi. Il motivo dello stigma dell’usura è di grande importanza. Prestare soldi a interessi veniva condannato senz’appello perché ciò significava vendere il tempo e il tempo non appartiene agli uomini bensì a Dio. Ci hanno pensato prima le banche e poi gli stati a distinguere gli interessi dall’usura. L’usura è stata così introiettata nell’ordine economico.
Pubblicato da: il consigliere debiti su: Marzo 14, 2009
I sistemi di informazioni creditizie (SIC) meglio noti come elenchi dei cattivi pagatori: cosa sono, come funzionano ed i diritti dei consumatori
1. Cosa sono i SIC.
I sistemi di informazioni creditizie (SIC) raccolgono e conservano le informazioni sulle richieste di finanziamento e sui rapporti di credito tra le banche/società finanziarie e i loro clienti. Le banche/società finanziarie vi si rivolgono sia per comunicare i dati del consumatore che ha chiesto e/o ottenuto un finanziamento, sia per ricevere informazioni su di esso, qualora debbano decidere se concedergli o meno un prestito. Ciò è necessario ai fini della gestione del rischio creditizio e della stabilità del mercato finanziario.
2. Perché un codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Perché i SIC, nati attorno agli anni ’80, operavano senza una specifica disciplina normativa, fatta eccezione per la disciplina sulla privacy introdotta nel 1996, che disciplinava, però, soltanto gli aspetti generali del trattamento dei dati personali.
Il nuovo codice di deontologia, quindi, disciplina in maniera specifica tutta l’attività dei SIC, offrendo un inquadramento normativo alle garanzie e tutele del consumatore circa il trattamento dei propri dati personali in un sistema di informazioni creditizie continua