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	<title>Consulenza ed assistenza al debitore</title>
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	<description>mai pagare oggi ciò che puoi non pagare domani ...</description>
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		<title>Consulenza ed assistenza al debitore</title>
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		<item>
		<title>Per cautelarmi dal pignoramento mobiliare (cui il creditore ha da subito garantito tale azione), è mia intenzione far redarre da un professionista, per di più CTU, perizia giurata asseverata descrivendo in dettaglio detti mobili, con aggiunta di terzi testimoni necessari ad avvalorare la provenienza reale</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/19/per-cautelarmi-dal-pignoramento-mobiliare-cui-il-creditore-ha-da-subito-garantito-tale-azione-e-mia-intenzione-far-redarre-da-un-professionista-per-di-piu-ctu-perizia-giurata-asseverata-descriven/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/19/per-cautelarmi-dal-pignoramento-mobiliare-cui-il-creditore-ha-da-subito-garantito-tale-azione-e-mia-intenzione-far-redarre-da-un-professionista-per-di-piu-ctu-perizia-giurata-asseverata-descriven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Buongiorno.
Mio marito a seguito vicissitudini negative nello svolgimento della propria esclusiva attività commerciale si trova a dover affrontare il pagamento, nel confronto di un privato, di 15.000 €. Ha definitivamente chiuso l’attività.
Mio marito di fatto é nulla tenente; siamo in casa di mia esclusiva proprietà ed in regime di separazione dei beni dal 1993.
Il problema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24140&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Buongiorno.</p>
<p>Mio marito a seguito vicissitudini negative nello svolgimento della propria esclusiva attività commerciale si trova a dover affrontare il pagamento, nel confronto di un privato, di 15.000 €. Ha definitivamente chiuso l’attività.</p>
<p>Mio marito di fatto é nulla tenente; siamo in casa di mia esclusiva proprietà ed in regime di separazione dei beni dal 1993.</p>
<p>Il problema sono i mobili dell’abitazione in quanto, ad eccezione della camera da letto e della cucina acquistati da mio marito, il restante mobilio proviene totalmente dall’abitazione dei miei nonni (immobile donato con atto notarile nel 1990) i quali hanno redatto una scrittura privata (sempre nel 1990) elencando nel dettaglio i mobili ( databili attorno agli anni ’40) , complementi d’arredo, suppellettili e altro, precisando che erano a me effettivamente destinati; preciso che non sono mobili di pregio né antichi.</p>
<p>Per cautelarmi dal pignoramento mobiliare (cui il creditore ha da subito garantito tale azione), è mia intenzione far redarre da un professionista, per di più CTU, perizia giurata asseverata descrivendo in dettaglio detti mobili, con aggiunta di terzi testimoni necessari ad avvalorare la provenienza reale.</p>
<p>La scrittura privata sottoscritta da i miei nonni è, di fatto, l’unico documento che attesta la reale proprietà e provenienza di tali mobili (non esistono fatture). La domanda che Le pongo è la seguente : è sufficiente questa scrittura privata ( i miei nonni sono defunti nel 1992) da allegare se necessario, alla perizia, per stabilire la provenienza e la proprietà o devo farla autenticare da un notaio ( anche se non sono più in vita i sottofirmatari) o da un qualsiasi pubblico ufficiale ( ad esempio come copia conforme) ? Resto in attesa di Suoi suggerimenti. Cordialità.</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-28507">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24140/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24140&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Mi hanno chiesto 200 euro per cancellare il mio nominativo dalla banca dati CRIF</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/mi-hanno-chiesto-200-euro-per-cancellare-il-mio-nominativo-dalla-banca-dati-crif/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/mi-hanno-chiesto-200-euro-per-cancellare-il-mio-nominativo-dalla-banca-dati-crif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24139</guid>
		<description><![CDATA[Mi hanno chiesto ieri per ogni iscrizione in banca dati 200 euro per cancellare il tutto. Nessuno ci tutela soprattutto in un momento di crisi.
Leggi la risposta
Posted in consulenza al debitore       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24139&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Mi hanno chiesto ieri per ogni iscrizione in banca dati 200 euro per cancellare il tutto. Nessuno ci tutela soprattutto in un momento di crisi.</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-28243">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24139/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24139&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Ora sono 2 mesi che sto a cassa integrazione guadagni. Cosa succede? In questo caso con le rate posso fermarle? C&#039;è un&#039;assicurazione?</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/ora-sono-2-mesi-che-sto-a-cassa-integrazione-guadagni-cosa-succede-in-questo-caso-con-le-rate-posso-fermarle-ce-unassicurazione/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/ora-sono-2-mesi-che-sto-a-cassa-integrazione-guadagni-cosa-succede-in-questo-caso-con-le-rate-posso-fermarle-ce-unassicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24138</guid>
		<description><![CDATA[Salve, volevo chiedere gentilmente: ho due trattenute in busta paga prestitalia e carifin.
Le paga direttamente il titolare. Ora sono 2 mesi che sto a cassa integrazione guadagni.
Cosa succede? In questo caso con le rate posso fermarle? C&#8217;è un&#8217;assicurazione?
Mi può spiegare gentilmente?
Grazie
Leggi la risposta
Posted in consulenza al debitore       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24138&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Salve, volevo chiedere gentilmente: ho due trattenute in busta paga prestitalia e carifin.</p>
<p>Le paga direttamente il titolare. Ora sono 2 mesi che sto a cassa integrazione guadagni.</p>
<p>Cosa succede? In questo caso con le rate posso fermarle? C&#8217;è un&#8217;assicurazione?</p>
<p>Mi può spiegare gentilmente?</p>
<p>Grazie</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-28276">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24138/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24138&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Fino ad adesso ho pagato le rate, però ho una grave problema di salute e non lo so comme posso pagare ancora</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/fino-ad-adesso-ho-pagato-le-rate-pero-ho-una-grave-problema-di-salute-e-non-lo-so-comme-posso-pagare-ancora/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/fino-ad-adesso-ho-pagato-le-rate-pero-ho-una-grave-problema-di-salute-e-non-lo-so-comme-posso-pagare-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24137</guid>
		<description><![CDATA[Salve, ho un impresa individuale,tre finanziamentie un prestito.
Fino ad adesso ho pagato le rate, però ho una grave problema di salute e non lo so comme posso pagare ancora.
Qualquno mi sa dire comme devo procede a congelare i debiti per almeno sei messi?
Tenendo conto che anche la mia ativita sara sospesa per questo periodo?
Leggi la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24137&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Salve, ho un impresa individuale,tre finanziamentie un prestito.</p>
<p>Fino ad adesso ho pagato le rate, però ho una grave problema di salute e non lo so comme posso pagare ancora.</p>
<p>Qualquno mi sa dire comme devo procede a congelare i debiti per almeno sei messi?</p>
<p>Tenendo conto che anche la mia ativita sara sospesa per questo periodo?</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-28274">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24137/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24137&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Ho ricevuto un atto di precetto dove mi comunicano che devo pagare una determinata somma &#8211; quanto tempo ho per pagare?</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/ho-ricevuto-un-atto-di-precetto-dove-mi-comunicano-che-devo-pagare-una-determinata-somma-quanto-tempo-ho-per-pagare/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/17/ho-ricevuto-un-atto-di-precetto-dove-mi-comunicano-che-devo-pagare-una-determinata-somma-quanto-tempo-ho-per-pagare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24136</guid>
		<description><![CDATA[Salve
Ho ricevuto un atto di precetto dove mi comunicano che devo pagare una determinata somma (2.000€) sotto pena in difetto di esecuzione immobiliare.
Quanto tempo ho per pagare?
Leggi la risposta
Posted in consulenza al debitore       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24136&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Salve</p>
<p>Ho ricevuto un atto di precetto dove mi comunicano che devo pagare una determinata somma (2.000€) sotto pena in difetto di esecuzione immobiliare.</p>
<p>Quanto tempo ho per pagare?</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&amp;c=28430">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24136/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24136&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Solleciti di pagamento, decreti ingiuntivi e pignoramento &#8211; la lunga  agonia di un debitore</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/10/solleciti-di-pagamento-decreti-ingiuntivi-e-pignoramento-la-lunga-agonia-di-un-debitore/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/10/solleciti-di-pagamento-decreti-ingiuntivi-e-pignoramento-la-lunga-agonia-di-un-debitore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Ho 30000 euro di debiti che non posso piu’ pagare.
Le chiedo se invece di attendere la lunga l’agonia di tutta la sequenza dei solleciti e poi dei recupero crediti e poi degli atti di precetto e poi dei pignoramenti….potrei invece prospettare a tutti i miei creditori la concreta possibilita’ che possono gia’ da subito porre [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24132&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Ho 30000 euro di debiti che non posso piu’ pagare.</p>
<p>Le chiedo se invece di attendere la lunga l’agonia di tutta la sequenza dei solleciti e poi dei recupero crediti e poi degli atti di precetto e poi dei pignoramenti….potrei invece prospettare a tutti i miei creditori la concreta possibilita’ che possono gia’ da subito porre in essere le procedure di pignoramento della mia quota immobiliare e soddisfare così tutti i crediti vantati verso di me?</p>
<p>Mi da un consiglio su come piu’ opportunamente posso mettere in atto tutto cio’? La ringrazio vivamente della risposta che potra’ fornirmi.</p>
<p>Cordialmente</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-28018">Leggi la risposta</a></p>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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	</item>
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		<title>Nel 2003, stupidamente, ho fatto da prestanome per aiutare il mio fidanzato nell’acquisto di una vettura &#8211; Inutile dire che non ha pagato nemmeno una rata! Io finchè ho potuto l’ho fatto, poi ho perso il lavoro &#8230;</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel 2003, stupidamente, ho fatto da prestanome per aiutare il mio fidanzato di allora nell’acquisto di una vettura, inutile dire che non ha pagato nemmeno una rata! Io finchè ho potuto l’ho fatto io, poi ho perso il lavoro e non sono più riuscita.
Lui se n’è sempre fregato. La finanziaria mi sta alle costole perchè [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24129&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Nel 2003, stupidamente, ho fatto da prestanome per aiutare il mio fidanzato di allora nell’acquisto di una vettura, inutile dire che non ha pagato nemmeno una rata! Io finchè ho potuto l’ho fatto io, poi ho perso il lavoro e non sono più riuscita.</p>
<p>Lui se n’è sempre fregato. La finanziaria mi sta alle costole perchè rivuole i soldi! Il finanziamento originario era di 19.000 euro e la rata mensile di 400. Sono riuscita a pagare circa 10 rate, poi, senza lavoro non riuscivo a trovare i soldi. Alla fine sono riuscita a fargliela vendere, ma lui ha preso i soldi, ha fatto una firma falsa dietro l’assegno e l’ha versato nel suo conto corrente per pagare la rata del mutuo, con una parte invece ci ha ricomprato un’auto da due soldi per se.</p>
<p>Lui ora sta bene, ha un centro benessere, che sicuramente ha creato rubando a qualcun altro, io invece sono nei guai neri. Sono single, con un figlio (legalmente riconosciuto dal padre) di 21 mesi da mantenere, non ho un lavoro fisso e mi arrangio lavoricchiando dove capita. Devo anche pagare affitto e bollette. L’unica cosa che ho di intestato, anzi, di cointestato con mio padre, è un citroen C3 che ormai ha già 7 anni e alla quale non riesco più nemmeno a pagare il bollo auto.</p>
<p>A causa di questo favore non ho più accesso a nessuna forma di credito, ma in ogni caso non ricorrerei mai e poi mai ad altre finanziarie. Ora La Fiditalia mi chiede oltre 25000 euro. Io non li ho, non so come fare.</p>
<p>Circa un anno fa si erano fatti sentire e io gli avevo spiegato la cosa dandogli anche il numero di cel della persona che mi ha messo in questo guaio. Poi non li avevo più sentiti, da dieci giorni invece mi stanno mandando lettere semplici e email dove mi intimano di pagare entro dieci giorni!! Dovrei fare una rapina per poter pagare tutti quei soldi!!C’è un modo per uscire da questa situazione? Ho anche paura di perdere mio figlio… sto vivendo un incubo… c’è qualcuno che mi può indicare una via d’uscita o una strada da seguire per uscire da questo incubo? grazie in anticipo</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/comment-page-51/#comment-27959">Leggi la risposta</a></p>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dopo varie telefonate dall’agenzia di recupero crediti, lunedi mi richiama un nuova agenzia e mi dice di versare euro 400 per chiudere la pratica e mi dice che questa e’ una operazione a saldo e stralcio</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/09/dopo-varie-telefonate-dall%e2%80%99agenzia-di-recupero-crediti-lunedi-mi-richiama-un-nuova-agenzia-e-mi-dice-di-versa-re-euro-400-per-chiudere-la-pratica-e-mi-dice-che-questa-e%e2%80%99-una-operazion/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/09/dopo-varie-telefonate-dall%e2%80%99agenzia-di-recupero-crediti-lunedi-mi-richiama-un-nuova-agenzia-e-mi-dice-di-versa-re-euro-400-per-chiudere-la-pratica-e-mi-dice-che-questa-e%e2%80%99-una-operazion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24128</guid>
		<description><![CDATA[Salve ho un piccolo debito di circa 1000 euro che pagavo o avrei dovuto pagare circa 100 euro al mese.
Dopo varie telefonate dall’agenzia di recupero crediti, lunedi mi richiama un nuova agenzia e mi dice di versare euro 400 per chiudere la pratica e mi dice che questa e’ una operazione a saldo e stralcio.
Per [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24128&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Salve ho un piccolo debito di circa 1000 euro che pagavo o avrei dovuto pagare circa 100 euro al mese.</p>
<p>Dopo varie telefonate dall’agenzia di recupero crediti, lunedi mi richiama un nuova agenzia e mi dice di versare euro 400 per chiudere la pratica e mi dice che questa e’ una operazione a saldo e stralcio.</p>
<p>Per me potrebbe essere coveniente ma chi mi garantisce che poi non ci sarebbero piu ‘richieste da parte loro? Come mi devo comportare, cosa devo fare?</p>
<p>Per favore datemi una risposta non vorrei sbagliare e vorrei tanto sistemare questa situazione grazie .</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/comment-page-51/#comment-27958">Leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24128/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24128&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>volevo sapere come mi devo comportare … le signore finanziarie mi hanno minacciato piu volte ( con posta prioritaria) di pignorarmi il mobile e l’immobile …</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/volevo-sapere-come-mi-devo-comportare%e2%80%a6le-signore-finanziarie-mi-hanno-minacciato-piu-volte-con-posta-priorit-aria-di-pignorarmi-il-mobile-e-l%e2%80%99immobile%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/volevo-sapere-come-mi-devo-comportare%e2%80%a6le-signore-finanziarie-mi-hanno-minacciato-piu-volte-con-posta-priorit-aria-di-pignorarmi-il-mobile-e-l%e2%80%99immobile%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Buongiorno a Tutti !! volevo sapere come mi devo comportare…le signore finanziarie mi hanno minacciato piu volte ( con posta prioritaria ) di pignorarmi il mobile e l’immobile…io ho la residenza a casa di mia sorella ma vivo da mia madre…volevo sapere come mi devo comportare..ho paura che vanno a casa di mia sorella e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24126&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Buongiorno a Tutti !! volevo sapere come mi devo comportare…le signore finanziarie mi hanno minacciato piu volte ( con posta prioritaria ) di pignorarmi il mobile e l’immobile…io ho la residenza a casa di mia sorella ma vivo da mia madre…volevo sapere come mi devo comportare..ho paura che vanno a casa di mia sorella e le pignorano i mobili credendo che sono i miei !!! posso eleggere magari domicilio a casa di mia madre ??</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-27837">leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24126/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24126&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ma faccio bene a pagare?</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/ma-faccio-bene-a-pagare/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24125</guid>
		<description><![CDATA[La ringrazio per la velocita’ nel rispondere alla mia richiesta, quindi secondo lei mi hanno gia’ segnalato al crif?
ma faccio bene a pagare?
leggi la risposta
Posted in consulenza al debitore       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24125&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>La ringrazio per la velocita’ nel rispondere alla mia richiesta, quindi secondo lei mi hanno gia’ segnalato al crif?<br />
ma faccio bene a pagare?</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-27843">leggi la risposta</a></p>
Posted in consulenza al debitore  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24125/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24125&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Ieri mi ha chiamata una società di recupero crediti della findomestic con cui sono rimasta indietro di 4 rate,  mi hanno proposto di accordami due rate al termine del contratto e due rate da pagare entro una ventina di giorni</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/iieri-mi-ha-chiamata-una-societa-di-recupero-crediti-della-findomestic-con-cui-sono-rimasta-indietro-di-4-rate-mi-hanno-proposto-di-accordami-due-rate-al-termine-del-contratto-e-due-rate-da-pagare-e/</link>
		<comments>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/iieri-mi-ha-chiamata-una-societa-di-recupero-crediti-della-findomestic-con-cui-sono-rimasta-indietro-di-4-rate-mi-hanno-proposto-di-accordami-due-rate-al-termine-del-contratto-e-due-rate-da-pagare-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consiglialdebitore.wordpress.com/?p=24123</guid>
		<description><![CDATA[Salve ho bisogno di una risposta urgente…ieri mi ha chiamata la soc di rec credito della findomestic con cui sono rimasta indietro di 4 rate, mi hanno proposto in virtu’ del fatto che vorrei pagare di accodarmi due rate al termine del contratto e due rate da pagare entro una ventina di giorni, il problema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24123&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Salve ho bisogno di una risposta urgente…ieri mi ha chiamata la soc di rec credito della findomestic con cui sono rimasta indietro di 4 rate, mi hanno proposto in virtu’ del fatto che vorrei pagare di accodarmi due rate al termine del contratto e due rate da pagare entro una ventina di giorni, il problema e’ che mi hanno chiesto di pagare o tramite assegno postdatato o tramite post pay, io gli ho detto di chiamarmi lunedi’ perche’ dovevo pensarci! Puo’ rispondermi il prima possibile?<br />
Come posso pagare il debito in modo da tutelarmi?</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-27841" target="_blank">Leggi la risposta</a></p>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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	</item>
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		<title>Ho accumulato finanziamenti (credito al consumo e carte revolving) per circa € 60.000,00 e fra poche settimane  non riuscirò più a pagare le relative rate</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/12/08/ho-accumulato-finanziamenti-credito-al-consumo-e-carte-revolving-per-circa-e-60-00000-e-fra-poche-settimane-non-riusciro-piu-a-pagare-le-relative-rate/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Buongiorno
ho accumulato finanziamenti (credito al consumo e carte revolving) per circa € 60.000,00 e fra poche settimane non riuscirò più a pagare le relative rate. Ho solo reddito da lavoro dipendente, il TFR, e la casa in cui vivo ha un ctr d’affitto che non è intestato a me e comunque posso avere una persona [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24122&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Buongiorno<br />
ho accumulato finanziamenti (credito al consumo e carte revolving) per circa € 60.000,00 e fra poche settimane non riuscirò più a pagare le relative rate. Ho solo reddito da lavoro dipendente, il TFR, e la casa in cui vivo ha un ctr d’affitto che non è intestato a me e comunque posso avere una persona estranea che dichiara che tutto quanto in essa contenuto non appartiene a me. Oltre al pignoramento del quinto dello stipendio che rischi corro?<br />
Ringrazio per la risposta, sempre veramente competente.<br />
Cordiali saluti</p>
<p><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-debiti/#comment-27869">leggi la risposta</a></p>
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			<media:title type="html">cocco bill</media:title>
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		<title>La cambiale tratta</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/04/25/la-cambiale-tratta/</link>
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		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambiale]]></category>
		<category><![CDATA[cambiale tratta]]></category>

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		<description><![CDATA[La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente  (il traente) da&#8217; ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario).
Il trattario puo&#8217; accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra&#8217; essere pagato sia verso chi ricevera&#8217; il documento dal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24069&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><h4 style="text-align:justify;">La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente  (il traente) da&#8217; ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario).</h4>
<p style="text-align:justify;">Il trattario puo&#8217; accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra&#8217; essere pagato sia verso chi ricevera&#8217; il documento dal primo creditore tramite girata.</p>
<p style="text-align:justify;">Chi ha dato l&#8217;ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l&#8217;accettazione che per il pagamento. Puo&#8217; esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilita&#8217; per l&#8217;accettazione, ma non da quella per il pagamento (l&#8217;eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla).</p>
<p style="text-align:justify;">Ognuno dei creditori sara&#8217; a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-24069"></span></p>
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		<title>Quando scade un debito?</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Non tutti sanno che anche i debiti hanno una scadenza. Quando il debito scade, cioè entra in prescrizione, il creditore non può più chiederne il pagamento.
Elenchiamo qui le scadenze per i debiti  quali affitti, mutui, utenze domestiche, spese condominiali, multe, tasse, rapporti con artigiani e professionisti indicandone puntualmente i termini di scadenza o prescrizione.



LA PRESCRIZIONE
La [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24062&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">Non tutti sanno che anche i debiti hanno una scadenza. Quando il debito scade, cioè entra in prescrizione, il creditore non può più chiederne il pagamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Elenchiamo qui le scadenze per i debiti  quali affitti, mutui, utenze domestiche, spese condominiali, multe, tasse, rapporti con artigiani e professionisti indicandone puntualmente i termini di scadenza o prescrizione.</p>
<p style="text-align:justify;"><img class="size-full wp-image-33730 aligncenter" title="prescrizione dei debiti" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/04/adiconsum-casa-e-utenze-domestiche.jpg?w=600&#038;h=328" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap" width="600" height="328" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-33728" title="prescrizione dei debiti" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/04/adiconsum-documenti-personali.jpg?w=600&#038;h=646" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap" width="600" height="646" /></p>
<p style="text-align:justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-33724" title="prescrizione dei debiti" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/04/adiconsum-auto-e-multe.jpg?w=600&#038;h=215" alt="prescrizione - accreditamento indebito su conto corrente,  prescrizione - affitti pigioni e ogni altro onere legato alla locazione,  prescrizione - assegni,  prescrizione - azioni di regresso,  prescrizione - bollette relative ad utenze,  prescrizione - bollo auto,  prescrizione - calcolo dei termini,  prescrizione - cambiali,  prescrizione - canone rai,  prescrizione - compensi degli ufficiali giudiziari,  prescrizione - compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone,  prescrizione - contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo,  prescrizione - contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli,  prescrizione - contravvenzioni stradali,  prescrizione - contributi inps,  prescrizione - dichiarazioni dei redditi,  prescrizione - diritti derivanti da contratti di assicurazione,  prescrizione - diritto alla provvigione dei mediatori,  prescrizione - errore a vantaggio del titolare di conto corrente,  prescrizione - fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere,  prescrizione - fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori,  prescrizione - interruzione,  prescrizione - iscrizioni a scuole e palestre private,  prescrizione - pagamento dei beni acquistati,  prescrizione - parcelle di professionisti,  prescrizione - rate di finanziamento,  prescrizione - rate di premi di assicurazioni,  prescrizione - rette scolastiche,  prescrizione - rette scolastiche lezioni impartite da insegnanti,  prescrizione - sospensione,  prescrizione - spese condominiali,  prescrizione - termini temporali,  prescrizione cartelle esattoriali,  prescrizione decorrenza,  prescrizione e decadenza,  prescrizione multe,  prescrizione ordinaria,  prescrizione pagamenti rateali,  prescrizione presuntiva,  prescrizione rate di mutuo,  prescrizione tributi locali ici tarsu tosap" width="600" height="215" /></p>
<h2 style="text-align:justify;">LA PRESCRIZIONE</h2>
<p style="text-align:justify;">La prescrizione e&#8217; un mezzo con cui l&#8217;ordinamento giuridico opera l&#8217;estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).</p>
<p style="text-align:justify;">La decadenza consiste nella perdita della possibilita&#8217; di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)</p>
<p style="text-align:justify;">In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e&#8217; stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo&#8217; anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la <em>decadenza</em>) ed il termine entro il quale tale diritto puo&#8217; essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall&#8217;acquisto, la prescrizione)</p>
<p style="text-align:justify;">E&#8217; importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d&#8217;ufficio da un giudice. Cio&#8217; significa che e&#8217; necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E&#8217; bene tener presente, in quest&#8217;ottica, che il pagamento preclude la possibilita&#8217; di opporre la prescrizione.</p>
<p style="text-align:justify;">Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta&#8217;, le azioni inerenti la contestazione della paternita&#8217; e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita&#8217; e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E&#8217; bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).</p>
<h2 style="text-align:justify;">Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione</h2>
<p style="text-align:justify;">Il termine di prescrizione puo&#8217; essere soggetto a sospensione od ad interruzione:</p>
<p style="text-align:justify;">La sospensione puo&#8217; essere determinata dall&#8217;esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita&#8217; di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l&#8217;art.2941 del codice civile.</p>
<p style="text-align:justify;">L&#8217; interruzione puo&#8217; avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta &#8220;costituzione in mora&#8221;, che puo&#8217; contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<p style="text-align:justify;">Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche&#8217; mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l&#8217;interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.</p>
<p style="text-align:justify;">Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.</p>
<p style="text-align:justify;">Attenzione, le regole relative alla sospensione e all&#8217;interruzione non si applicano quando e&#8217; prevista una <em>decadenza</em>. Essa e&#8217; impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell&#8217;atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<h2 style="text-align:justify;">Tipi e durata della prescrizione</h2>
<p style="text-align:justify;">Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e&#8217; di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).</p>
<p style="text-align:justify;">Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche&#8217; si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l&#8217;onere della prova &#8211; del mancato pagamento &#8211; e&#8217; a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e&#8217; sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.</p>
<p style="text-align:justify;">Per praticita&#8217; puo&#8217; essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche&#8217; crediti e debiti) piu&#8217; comuni e di maggiore utilita&#8217; per gli utenti ed i consumatori.</p>
<p style="text-align:justify;">Come si calcola</p>
<p style="text-align:justify;">La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo&#8217; far valere il diritto e termina quando si e&#8217; compiuto l&#8217;ultimo giorno.</p>
<p style="text-align:justify;">Il calcolo dev&#8217;essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e&#8217; prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell&#8217;ultimo giorno del mese.</p>
<p style="text-align:justify;">(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e&#8217; importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.</p>
<p style="text-align:justify;">In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>puo&#8217; avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche&#8217; questa sia abilitata -per legge- a ricevere l&#8217;atto e siano state rispettate le regole della privacy;</li>
<li>puo&#8217; avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo&#8217; avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);</li>
<li>per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell&#8217;atto alle poste o, se la notificazione e&#8217; diretta, alla data della spedizione.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">Tutto cio&#8217; ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.</p>
<p style="text-align:justify;">Non solo puo&#8217; risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l&#8217;atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera&#8217; perfezionata alla data in cui esso e&#8217; stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.</p>
<p style="text-align:justify;">Contestazione</p>
<p style="text-align:justify;">Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara&#8217; bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.</p>
<p style="text-align:justify;">In certi casi potra&#8217; essere opportuna una <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">diffida</a>, in altri una <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/21/diffida-e-messa-in-mora/" target="_blank">messa in mora</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/03/la-prescrizione-quando-il-creditore-non-puo-piu-pretendere-il-pagamento-del-debito/" target="_blank">continua a leggere</a></p>
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		<title>Carte revolving e interessi da strozzo</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 05:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div id="attachment_27030" class="wp-caption alignleft" style="width: 321px"><img class="size-full wp-image-27030" title="tie" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/03/tie.jpg?w=311&#038;h=219" alt="... a tutte le finanziarie che propongono carte revolving" width="311" height="219" /><p class="wp-caption-text">... a tutte le finanziarie che propongono carte revolving</p></div>
<p style="text-align:justify;">Il costo del denaro è sceso ai minimi termini, e le banche stanno facendo il pieno di soldi dello Stato (ossia nostri), per aver male amministrato quelli dei clienti.  I poveri italiani si domandano se questa situazione del costo del denaro, della discesa dei costi dell&#8217;energia e del mercato meno rapace sarà compensata da una minore spesa per i servizi e per le tasse.  Albertone direbbe &#8220;manco pe&#8217; gnente&#8221;! Anzi:  frutta, verdura, alimentari freschi e benzina rincarano di nuovo, e le Banche e le Finanziarie applicano spese e tassi da usura, specialmente a quei poveracci che, non arrivando alla fine del mese, ricorrono verso gli ultimi giorni alla spesa con le carte revolving.   Naturalmente è tutta gente che ha optato per il rimborso rateale del debito, ed indovinate di quanto sono gli interessi? Sono il 1,56% mensile, equivalente ad un TAN del 18,72% ed un TAEG del 20,41   <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/19/la-carta-revolving-ovvero-lo-strozzinaggio-legalizzato/" target="_blank">continua</a></p>
Posted in debt counselor, frequently ask question su consulenza ai debitori Tagged: A me sembra che tutto questo sia solo strozzinaggio autorizzato, carta revolving, carte revolving, e gli si dice che per il contante non esiste sconto, intervenire sui tassi del credito al consumo per incentivare veramente gli acquisti, le banche stanno facendo il pieno di soldi dello Stato per aver male amministrato quelli dei clienti, Non parliamo poi se con la carta si preleva in contanti dall’automatico. Minimo un addebito extra di € 3 e 40 per un prelievo di 40€, se uno accenna a voler pagare in contanti subito ne viene sconsigliato <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/24046/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=24046&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		<title>Il consolidamento debiti per cattivi pagatori in ultima istanza e in assenza di garanti</title>
		<link>http://consiglialdebitore.wordpress.com/2009/03/14/il-consolidamento-debiti-per-cattivi-pagatori/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il consolidamento debiti, a cui ci si riferisce anche con i termini ristrutturazione debiti o rifinanziamento debiti, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:

sostituire  i diversi soggetti con cui si risulta indebitati (finanziarie e/o banche e/o società di recupero crediti e/o agenzie erariali di riscossione) con un unico creditore;
accorpare tutti i debiti in quello che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=13007&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">Il <strong>consolidamento debiti</strong>, a cui ci si riferisce anche con i termini <strong>ristrutturazione debiti</strong> o <strong>rifinanziamento debiti</strong>, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li>sostituire  i diversi soggetti con cui si risulta indebitati (finanziarie e/o banche e/o società di recupero crediti e/o agenzie erariali di riscossione) con un unico creditore;</li>
<li>accorpare tutti i debiti in quello che indicheremo, appunto, come <strong>debito consolidato</strong>, ristrutturato o rifinanziato;</li>
<li>conseguire  un allungamento della durata del piano di ammortamento del <strong>debito consolidato</strong> rispetto al tempo massimo di rientro previsto dai finanziamenti in essere o dalle obbligazioni intervenute prima della <strong>ristrutturazione debiti</strong>;</li>
<li>corrispondere, per il <strong>debito consolidato</strong>, un importo mensile minore della somma delle rate relative all&#8217;esposizione debitoria complessiva non ancora rifinanziata;</li>
<li>corrispondere, per il <strong>debito consolidato</strong>, rate mensili al posto degli importi in un&#8217;unica soluzione eventualmente previsti delle obbligazioni assunte o determinatesi prima della ristrutturazione;</li>
<li>ottenere un miglioramento delle condizioni di rifinanziamento  rispetto a quelle che caratterizzano il debito in esercizio prima della ristrutturazione;</li>
<li>ricavare ulteriore liquidità al netto del <strong>debito consolidato</strong> residuale.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Gli strumenti disponibili per procedere al  <strong>consolidamento debiti</strong> sono:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>il prestito personale;</li>
<li>la cessione del quinto dello stipendio o della pensione;</li>
<li>il prestito cambializzato;</li>
<li>il prestito vitalizio ipotecario;</li>
<li>la delegazione di pagamento;</li>
<li>l&#8217;accensione di un mutuo finalizzata al <strong>consolidamento debiti;</strong></li>
<li>la sostituzione del mutuo finalizzata al <strong>consolidamento debiti</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">In questa sede vogliamo però occuparci dei cattivi pagatori (si faccia riferimento a<strong><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/14/i-cattivi-pagatori-e-gli-eventi-pregiudizievoli-una-favola-una-barzelletta-ed-un-incubo/"><strong> questo articolo</strong></a> </strong>per la definizione di cattivo pagatore). Ad un cattivo pagatore è per definizione precluso l&#8217;accesso al prestito personale. Pertanto dobbiamo necessariamente ipotizzare che sul prestito personale non sia possibile fare affidamento.</p>
<p style="text-align:justify;">Il merito creditizio, e quindi il presupposto della non iscrizione a banche dati di cattivi pagatori  è poi condizione necessaria per poter fruire anche di altre opzioni di credito quali l&#8217;accensione di un mutuo  o la sostituzione del mutuo (con erogazione di liquidità aggiuntiva) finalizzate al <strong>consolidamento debiti</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;">Pertanto,  se sono un cattivo pagatore, anche queste strade mi sono precluse.</p>
<p style="text-align:justify;">Come lavoratore dipendente o pensionato, anche se cattivo pagatore, potrei chiedere allora  la cessione del quinto rispettivamente dello stipendio o della pensione. Ma nel titolo del presente articolo c&#8217;era il riferimento ad un&#8217;ultima istanza. Ed era questo il senso: vogliamo pensare ad uno scenario in cui si sia già raschiato il fondo del barile.</p>
<p style="text-align:justify;">In pratica abbiamo già ceduto il quinto dello stipendio o della pensione. Queste sono allora risorse a cui non possiamo più attingere.</p>
<p style="text-align:justify;">Ci resta allora, sempre nell&#8217;ipotesi di essere un lavoratore dipendente e cattivo pagatore,  la delegazione di pagamento, che, come sappiamo,  è una forma di prestito complementare alla cessione del quinto dello stipendio studiata apposta per integrare una preesistente cessione del quinto ancora in corso di ammortamento (diciamo, senza inutili giri di parole,  che si tratta di una formula elusiva delle leggi che mirano ad evitare situazioni di sovraindebitamento).</p>
<p style="text-align:justify;">Niente da fare. Se c&#8217;era la possibilità di ricorrere alla delegazione di pagamento ci siamo &#8220;sparati&#8221;, e da un pezzo, pure quella.</p>
<p style="text-align:justify;">Ma fermiamoci un attimo per fare  il punto della situazione. Dunque, sono un lavoratore dipendente, o pensionato, e cattivo pagatore in ultima istanza. In questa ipotesi:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li>non posso ottenere prestiti personali;</li>
<li> non posso accendere un mutuo dando in garanzia la casa di proprietà che non è ipotecata;</li>
<li>non posso sostituire il mutuo esistente sulla casa di proprietà  gravata da  ipoteca iscritta per un valore molto inferiore al valore effettivo dell&#8217;immobile. Ottenendo liquidità aggiuntiva;</li>
<li>ho già fruito sia della cessione del quinto dello stipendio o della pensione;</li>
<li>ho già fatto ricorso alla delegazione di pagamento.</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;">In più, oltre ad essere un cattivo pagatore in ultima istanza, aggiungiamo pure che non sono in grado di presentare, al nuovo  creditore unico, qualcuno che possa prestare garanzie adeguate a mio favore.</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/28/il-consolidamento-debiti-per-cattivi-pagatori/">continua a leggere</a></p>
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	</item>
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		<title>Prescrizione e decadenza dei diritti &#8211; uno scadenzario per il debitore</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza al debitore]]></category>
		<category><![CDATA[debt counselor]]></category>
		<category><![CDATA[esperto debiti]]></category>
		<category><![CDATA[frequently ask question on debt counselor]]></category>
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		<description><![CDATA[La prescrizione e&#8217; un mezzo con cui l&#8217;ordinamento giuridico opera l&#8217;estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita&#8217; di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)
In termini pratici [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=2182&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>La prescrizione e&#8217; un mezzo con cui l&#8217;ordinamento giuridico opera l&#8217;estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).</p>
<p>La decadenza consiste nella perdita della possibilita&#8217; di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)</p>
<p>In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e&#8217; stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo&#8217; anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la <em>decadenza</em>) ed il termine entro il quale tale diritto puo&#8217; essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall&#8217;acquisto, la prescrizione)</p>
<p>E&#8217; importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d&#8217;ufficio da un giudice. Cio&#8217; significa che e&#8217; necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E&#8217; bene tener presente, in quest&#8217;ottica, che il pagamento preclude la possibilita&#8217; di opporre la prescrizione.</p>
<p><span id="more-2182"></span></p>
<p>Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta&#8217;, le azioni inerenti la contestazione della paternita&#8217; e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita&#8217; e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E&#8217; bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).</p>
<p style="text-align:center;">Sospensione e interruzione</p>
<p>Il termine di prescrizione puo&#8217; essere soggetto a sospensione od ad interruzione:</p>
<p>La sospensione puo&#8217; essere determinata dall&#8217;esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita&#8217; di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l&#8217;art.2941 del codice civile.</p>
<p>L&#8217; interruzione puo&#8217; avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta &#8220;costituzione in mora&#8221;, che puo&#8217; contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<p>Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche&#8217; mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l&#8217;interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.</p>
<p>Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.</p>
<p>Attenzione, le regole relative alla sospensione e all&#8217;interruzione non si applicano quando e&#8217; prevista una <em>decadenza</em>. Essa e&#8217; impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell&#8217;atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo&#8217; essere fatto valere.</p>
<p style="text-align:center;">Tipi e durata</p>
<p>Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e&#8217; di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).</p>
<p>Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche&#8217; si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l&#8217;onere della prova -del mancato pagamento- e&#8217; a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e&#8217; sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.</p>
<p>Per praticita&#8217; puo&#8217; essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche&#8217; crediti e debiti) piu&#8217; comuni e di maggiore utilita&#8217; per gli utenti ed i consumatori.</p>
<p style="text-align:center;">Come si calcola</p>
<p>La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo&#8217; far valere il diritto e termina quando si e&#8217; compiuto l&#8217;ultimo giorno.</p>
<p>Il calcolo dev&#8217;essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e&#8217; prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell&#8217;ultimo giorno del mese.</p>
<p>(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e&#8217; importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.</p>
<p>In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:</p>
<ul>
<li>puo&#8217; avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche&#8217; questa sia abilitata -per legge- a ricevere l&#8217;atto e siano state rispettate le regole della privacy;</li>
<li>puo&#8217; avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo&#8217; avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);</li>
<li>per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell&#8217;atto alle poste o, se la notificazione e&#8217; diretta, alla data della spedizione.</li>
</ul>
<p>Tutto cio&#8217; ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.</p>
<p>Non solo puo&#8217; risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l&#8217;atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera&#8217; perfezionata alla data in cui esso e&#8217; stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.</p>
<p style="text-align:center;">Contestazione</p>
<p>Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara&#8217; bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.</p>
<p>In certi casi potra&#8217; essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.</p>
<p>Queste le istruzioni sulla compilazione:</p>
<p>Queste le istruzioni sulla compilazione: <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051" target="_blank">Messa in mora</a> e <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=132889" target="_blank">Diffida</a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:5pt 0;">TERMINI ENTRO I QUALI DEBBONO ESSERE FATTI VALERE I DIRITTI<br />
(ovvero di conservazione dei documenti inerenti obblighi e pagamenti)</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Per i vizi su acquisti di beni il termine temporale per la contestazione è di 8 giorni dalla scoperta. La prescrizione del diritto interviene dopo 1 anno dall&#8217;acquisto (art.1490 e segg. c.c.) Tale termine riguarda gli acquisti in generale (anche tra privati). Quando l&#8217;acquirente e&#8217; un consumatore e il venditore un negozio -o comunque una ditta- i termini cambiano (vedi piu&#8217; avanti).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Il diritto di recesso su acquisti e contratti avvenuti o conclusi fuori dai locali commerciali del venditore o a distanza decade dopo 10 giorni Si vedano le specifiche <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=134100" target="_blank">su questa scheda.</a></p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Diritto di recesso da una polizza vita 30 giorni dalla firma Si vedano le specifiche su <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40755" target="_blank">questa scheda.</a></p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> La contestabilita&#8217; degli estratti conto bancari puuò essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento (art.119 d.lgs.385/93). Nei casi di errori di scritturazione, calcolo, omissioni e duplicazioni il termine e&#8217; di sei mesi dalla ricezione (decadenza del diritto sancita dal codice civile art.1832). Per errori sostanziali (per esempio spese non dovute per contratto od in generale addebiti indebiti, errata applicazione degli interessi, etc.), il termine puo&#8217; arrivare anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94). Questa regola vale anche per la Banca riguardo agli accreditamenti indebiti, quindi il termine cautelativo di conservazione degli estratti conto e&#8217; di 10 anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Vizi su beni acquistati da consumatori Per contestare: due mesi dalla scoperta<br />
Prescrizione del diritto: 26 mesi dall&#8217;acquisto Si vedano specifiche <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40777" target="_blank">su questa scheda.</a></p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Fatture e ricevute relative a prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione). 6 mesi (art.2954 c.c.) E&#8217; il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l&#8217;albergatore puo&#8217; richiedere il pagamento del vitto e dell&#8217;alloggio.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Assegni (azioni di regresso). 6 mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell&#8217;assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell&#8217;assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l&#8217;obbligato ha pagato l&#8217;assegno bancario o dal giorno in cui l&#8217;azione di regresso e&#8217; stata fatta contro di lui.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di premi di assicurazioni 1 anno (art.2952 c.c.). Decorre dalla scadenza delle rate ed e&#8217; il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e&#8217; servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Diritti derivanti da contratti di assicurazione 1 anno ( art.2952 c.c.). Il termine, comunemente, vale come prescrizione nella richiesta danni e decorre dall&#8217;evento. Per le assicurazioni della responsabilita&#8217; civile il termine parte dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all&#8217;assicurato. Nel caso di riassicurazione, o quando i danni sono relativi alla circolazione di veicoli (si veda più avanti) il termine è dii due anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Diritto alla provvigione dei mediatori 1 anno (art.2950 c.c) dall&#8217;evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti 1 anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu&#8217; lunghi di un mese il termine e&#8217; di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Iscrizioni a scuole e palestre private 1 anno (art.2955 c.c.)</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi degli ufficiali giudiziari 1 anno (art.2955 c.c.).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea) 1 anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall&#8217;arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e&#8217; avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa.<br />
Il termine e&#8217; di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Vizi e difformita&#8217; di lavori in genere e contratti d&#8217;opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.) Contestazione: 8 giorni. Prescrizione del diritto: 1 anno (art.2226 c.c.) Riguarda vizi di esecuzione o di conformita&#8217; (rispetto ad un preventivo o comunque ad un accordo) di tutti i tipi di lavori od opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un&#8217;auto all&#8217;intervento di un idraulico.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione danno da viaggio organizzato (pacchetto viaggio) Presentazione reclamo: 10 gg dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; Prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); Prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro. Si veda il codice del consumo d.lgs.206/05, art.94,95,98.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Conservazione scontrini d&#8217;acquisto Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.). Il termine piu&#8217; indicativo, pero&#8217;, e&#8217; quello di scadenza delle garanzie sui beni. Per quanto riguarda quelle dei produttori va visto il contratto (si puo&#8217; spaziare da un anno fino a cinque od oltre), mentre la garanzia di legge scade in 26 mesi. Quando lo scontrino e&#8217; legato ad una detrazione fiscale, invece, il termine di conservazione puo&#8217; arrivare anche a cinque anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli 2 anni dall&#8217;evento (art.2947 c.c.). Se vi e&#8217; un reato per il quale la legge prevede una prescrizione piu&#8217; lunga, si applica quella.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione danni e vizi su contratti di appalto Denuncia entro 60gg dalla scoperta;<br />
Prescrizione: 2 anni (art.1667 c.c.). La prescrizione decorre dalla consegna dell&#8217;opera.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione danno da prodotti difettosi 3 anni dalla scoperta, codice del consumo d.lgs.206/2005 art.114 e segg. Il diritto al risarcimento -da far valere nei confronti del produttore- si prescrive in 10 anni da quando il bene e&#8217; stato messo in circolazione.<br />
Attenzione, quando si rilevano atti illeciti (vizio conosciuto o conoscibile dal produttore al momento della messa in commercio) il termine di prescrizione e&#8217; di 5 anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.) 3 anni, art.2956 e 2957 c.c. Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo&#8217; decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall&#8217; accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall&#8217;ultima prestazione.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Restituzione documenti da parte di avvocati, cancellieri, procuratori, etc 3 anni, art.2961 c.c. E&#8217; il termine entro il quale e&#8217; possibile chiedere la restituzione di incartamenti relativi a liti.<br />
Decorre quando queste liti sono decise o comunque terminate. Per gli ufficiali giudiziari il termine e&#8217; di 2 anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Cambiali (tratte e paghero&#8217;) 3 anni, art.94 Regio decreto n.1669/1933 A decorrere dalla scadenza. E&#8217; il termine in cui si prescrive il diritto all&#8217;azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell&#8217;accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e&#8217; di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e&#8217; &#8220;senza spese&#8221;).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollo auto, pagamenti e rimborsi 3 anni dalla scadenza E&#8217; in pratica di quattro anni, perche&#8217; cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86).<br />
Il termine vale anche se l&#8217;auto e&#8217; stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche&#8217; vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l&#8217;esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).<br />
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Acquisti in genere Almeno 5 anni Un&#8217;azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche&#8217; tutto cio&#8217; che dev&#8217;essere pagato in riferimento all&#8217;anno o alla frazione di anno. 5 anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e&#8217; di 10 anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Affitti, pigioni e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Spese condominiali 5 anni (art.2948 c.c.)</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contravvenzioni stradali 5 anni, art.209 del codice della strada. A decorrere dal giorno in cui e&#8217; stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contestazione del danno derivante da fatto illecito, doloso o colposo 5 anni (art.2947 c.c.)</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Rate di mutuo o finanziamento e -in generale- pagamenti rateali 5 anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e&#8217; di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero&#8217;, e&#8217; bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Interessi su obbligazioni pecuniarie 5 anni (art.2948 c.c.). Definizioni utili riportate negli art.1277 e segg. del codice civile.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%). 5 anni Termine -calcolato a partire dall&#8217;anno successivo alla dichiarazione dei redditi- di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, etc.).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.) 5 anni Dall&#8217;anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Contributi INPS 5 anni Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero&#8217;, perche&#8217; vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita&#8217; e diritto pubbliche affissioni) decadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e&#8217; l&#8217;attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell&#8217;anno di riferimento. Le nuove modalita&#8217; di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate <a href="http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375" target="_blank">su questa scheda.</a> Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e&#8217; comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e&#8217; chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori 10 anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E&#8217; il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Canone RAI 10 anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi&#8217; come la quasi generalita&#8217; dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell&#8217;anno in cui va corrisposto il canone.</p>
<p><span style="font-family:Arial;color:#333300;">►</span> Vizi e difetti su immobili Denuncia: entro 1 anno dalla scoperta<br />
Prescrizione: 10 anni dal compimento della costruzione, art.1669 c.c. E&#8217; il termine entro cui si possono contestare -al costruttore- vizi del suolo e difetti di costruzione. Attenzione, il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia, quindi entro lo stesso va rinnovato il diritto o avviato un procedimento giudiziario.</p>
<p>Nota: Si consiglia, a titolo cautelativo, di conservare i documenti per uno o due anni in piu&#8217; rispetto a quanto indicato. Cio&#8217; perche&#8217; spesso intervengono leggi (o condoni, sanatorie e sentenze) che allungano i termini di prescrizione (si veda per esempio la sentenza della Corte di Cassazione n.7662/1999 che ha stabilito che le cartelle esattoriali relative a contravvenzioni, bollo auto e tributi vari possono arrivare fino al quarto mese successivo al termine di prescrizione).</p>
<p>a cura di Rita Sabelli</p>
<p class="MsoNormal">
Posted in consulenza al debitore, debt counselor, esperto debiti, frequently ask question on debt counselor, frequently ask question su consulenza ai debitori Tagged: annullamento debiti, consolidamento debiti, consulenza debiti, curarsi dai debiti, difendersi dai debiti, ereditarietà dei debiti, esdebitazione, esposizione debitoria, estinguere debiti, estinzione debiti, insolvenza debiti, liberarsi dai debiti, liberi dai debiti, mal di debiti, moratoria debiti, posizione debitoria, prescrizione debiti, psicologia dei debiti, riduzione debiti, rientrare dai debiti, rientro debiti, sospensione debiti <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/consiglialdebitore.wordpress.com/2182/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=2182&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		<title>Tasso usuraio: verificate che il vostro prestito non lo raggiunga</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:39:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ogni trimestre la Banca d&#8217;Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio. I tassi medi aumentati della metà rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura.  Una verifica importante perché, secondo la legge, i tassi di un prestito che superano il tasso usuraio sono [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=18348&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">Ogni trimestre la Banca d&#8217;Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio. I tassi medi aumentati della metà rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura.  Una verifica importante perché, secondo la legge, i tassi di un prestito che superano il tasso usuraio sono considerati come non apposti e al prestito sarà applicato il Taeg corrispondente al tasso nominale minimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-18348"></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong>Tassi d&#8217;interesse effettivi globali medi e tassi massimi ai fini dell&#8217;usura (validità dal 1°gennaio al 31 marzo 2009)</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18347" title="tabella-tassi-usura" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/01/tabella-tassi-usura.png?w=510&#038;h=617" border="0" alt="tabella-tassi-usura" width="510" height="617" /></p>
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		<title>Interesse zero e nuove forme d’usura</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:27:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Che differenza c’è tra interesse e usura? Dal mio punto di vista nessuno. Cambiano certo le forme e i tassi dell’usura, ma dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza. In economia invece il discrimine passa tra ciò che viene ritenuto legale e ciò che viene ritenuto illegale. Per interi millenni i concetti [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=18339&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">Che differenza c’è tra interesse e usura? Dal mio punto di vista nessuno. Cambiano certo le forme e i tassi dell’usura, ma dal punto di vista concettuale non vi è alcuna differenza. In economia invece il discrimine passa tra ciò che viene ritenuto legale e ciò che viene ritenuto illegale. Per interi millenni i concetti si sono sovrapposti tanto che l’usura veniva intesa- e unanimemente condannata &#8211; come prestito di denaro in cambio di interessi. Il motivo dello stigma dell’usura è di grande importanza. Prestare soldi a interessi veniva condannato senz’appello perché ciò significava vendere il tempo e il tempo non appartiene agli uomini bensì a Dio. Ci hanno pensato prima le banche e poi gli stati a distinguere gli interessi dall’usura. L’usura è stata così introiettata nell’ordine economico.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-18339"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Inserita nella legalità, l’usura si trasforma alchemicamente in interesse, viene ritenuta imprescindibile, legittima e salutare per l’ordine economico mentre l’usura con tutto lo stigma che si porta appresso viene sospinta nell’illegalità e abbandonata, almeno in teoria, alla sfera criminale. Nel mondo moderno e contemporaneo l’interesse è divenuta la forma d’usura legale, mentre l’usura è divenuta la forma dell’interesse illegale.</p>
<p style="text-align:justify;">La differenza tra usura e interesse è tutta qui, nella decisione di indicare quali siano le forme di legalità del prestito a interesse. Ma vi sono interi campi dell’economia in cui discernere il legale dall’illegale è veramente complicato. In Italia esiste una legge, la n.108/96, in base alla quale l’usura scatta quando il tasso d’interesse praticato nel finanziamento supera il tasso soglia, che si ottiene aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) riferito alla categoria di operazioni del finanziamento effettuato. Nella pratica ci sono condizioni del mercato legale dei prestiti che superano abbondantemente il tasso di soglia o si allontanano da esso di qualche centesimale giusto per non incorrere nei dispositivi di legge. Il campo dove il discrimine è più sottile è quello del credito al consumo che sta modificando profondamente la concezione stessa sia dell’interesse sia dell’usura.</p>
<p style="text-align:justify;">L’interesse ormai non si paga solo sul tempo, ma anche sull’attività economica. È estorto come funzione pura dell’attività economica. L’attività di produzione viene vieppiù svolta per dar luogo a margini finanziari. La finanza cessa di essere un mezzo per avviare attività con attese di utili derivanti dalla produzione;semmai si inverte la situazione: vi sono attività di produzione che vengono attivate o reiterate prioritariamente per attivare margini finanziari.</p>
<p style="text-align:justify;">Che con l’attività finanziaria si possa guadagnare di più che con l’attività produttiva lo hanno dimostrato in tanti: se ne sono accorti coloro i quali guidano le imprese. Interi settori dell’economia della produzione hanno interiorizzato la speculazione finanziaria lucrando non tanto sui margini della produzione ma su quelli della finanza. Vendono magari a prezzi di costo, ma guadagnano sulle operazioni finanziare, concessioni di prestiti e affini, messe in atto soprattutto nel circolo distributivo e commerciale. Nello sviluppo del credito al consumo, un flagello che sta distruggendo le economie proletarie di mezzo mondo, l’interesse è subdolo e l’usura in agguato. Soprattutto se in tutta legalità vengono praticati tassi a interessi zero, una formula irresistibile per i lavoratori del consumo che si fanno truffare in tutta allegria. I dispositivi ambigui con i quali si passa dagli interessi zero all’usura certa li chiarisco con un esempio.</p>
<p style="text-align:justify;">Tempo addietro mi sono recato presso uno studio dentistico multinazionale per un apparecchio ortodontico di cui aveva bisogno mia figlia. La pubblicità sugli interessi zero mi aveva impressionato e volevo andare a fondo della questione. Ancora non avevo riflettuto abbastanza sull’argomento del credito al consumo, ma avevo studiato il caso Fiat, società che ha avuto buoni profitti nel settore del credito anche nel suo momento più disastroso grazie a una sua controllata che prestava soldi ai clienti Fiat. Nello studio dentistico per un apparecchio ortodontico mobile mi avevano chiesto 2900 euro da pagare a rate, naturalmente senza interessi. Ho chiesto che non mi raccontassero la favola degli interessi zero e mi facessero vedere i costi effettivi, ma il dirigente di quella società mi ha spiegato pieno di enfasi che anche se poteva risultare incredibile era vero; la sua società praticava interessi a tasso zero, prova ne era che anche pagando in contanti avrebbero fatto le medesime condizioni, anzi che non era neanche possibile pagare in contanti per motivi contabili. Avendo la sua società tante filiali nel mondo ha scelto che si movimenti il meno possibile denaro e che gli introiti passino attraverso le società finanziarie concordate. Dunque avrei dovuto rassegnarmi alla bontà degli interessi zero. A quel punto quasi convinto mi sono fatto dare il modulo del contratto grazie al quale ho scoperto che le rate non le avrei pagate alla società alla quale mi ero rivolto ma a una società finanziaria la quale effettivamente mi avrebbe fatto pagare i 2.940 euro previsti in 24 comode rate di 122,50 euro ciascuna e allo 0% di interessi.</p>
<p style="text-align:justify;">Al momento sono trasalito all’evidenza che una società finanziaria mi facesse un prestito senza pretendere interessi, ma per la mia natura sospettosa cominciai a pensare che:</p>
<ol style="text-align:justify;">
<li> pagando le prestazioni dentistiche a una società finanziaria che non erogava alcuna prestazione medica non avrei potuto mai rivalermi sulla società che invece forniva la prestazione;</li>
<li> che gli interessi zero erano compresi nel prezzo garantendo lauti guadagni alla finanziaria e moneta contante alla società prestatrice del servizio;</li>
<li> che società finanziaria e società erogatrice del servizio potevano essere società di diverso nome ma di comune proprietà.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">Sospettoso anche dei miei sospetti iniziai nelle settimane appresso a fare un’inchiesta presso altri studi dentistici per verificare quale fosse il prezzo medio delle prestazioni di cui necessitava mia figlia depurato dagli interessi. Tra i 12 preventivi che mi sono fatto fare il prezzo minimo per la medesima prestazione è stato di 1200 euro e il prezzo massimo di 1900 euro. Dal che ho dedotto che gli interessi zero garantitimi dalla società multinazionale oscillavano da un minimo dell’83% a un massimo del 141% ( certo diviso per due anni, quindi 41, 5% e 70,05% su base annua). Anche i criminali più incalliti dell’usura scoppierebbero d’invidia. Sono tornato dalla società di servizi dentistici per complimentarmi con loro. Non solo rendono un servigio comodissimo ai propri clienti, ma riescono anche a fare un sacco di soldi in più. Ma sempre per la mia natura dispettosa mi sono convinto a non accedere più ad alcun mezzo di credito al consumo pur se offerto a interessi zero. E consiglio vivamente di fare altrettanto.</p>
<p style="text-align:justify;">di Pino Tripodi</p>
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		<title>Come evitare di essere iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il consigliere debiti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I sistemi di informazioni creditizie (SIC)  meglio noti come elenchi dei cattivi pagatori: cosa sono, come funzionano ed i  diritti dei consumatori
1. Cosa sono i SIC.
I sistemi di informazioni creditizie (SIC) raccolgono e  conservano le informazioni sulle richieste di finanziamento e sui rapporti di  credito tra le banche/società finanziarie e i loro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consiglialdebitore.wordpress.com&blog=6526190&post=75&subd=consiglialdebitore&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p align="justify">I sistemi di informazioni creditizie (SIC)  meglio noti come elenchi dei <strong>cattivi pagatori</strong>: cosa sono, come funzionano ed i  diritti dei consumatori</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">1. Cosa sono i SIC.</span></p>
<p align="justify">I sistemi di informazioni creditizie (SIC) raccolgono e  conservano le informazioni sulle richieste di finanziamento e sui rapporti di  credito tra le banche/società finanziarie e i loro clienti. Le banche/società  finanziarie vi si rivolgono sia per comunicare i dati del consumatore che ha  chiesto e/o ottenuto un finanziamento, sia per ricevere informazioni su di esso,  qualora debbano decidere se concedergli o meno un prestito. Ciò è necessario ai  fini della gestione del rischio creditizio e della stabilità del mercato  finanziario.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><span style="text-decoration:underline;">2. Perché un codice di  deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti  privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei  pagamenti.</span></p>
<p align="justify">Perché i SIC, nati attorno agli anni ’80, operavano senza una  specifica disciplina normativa, fatta eccezione per la disciplina sulla privacy  introdotta nel 1996, che disciplinava, però, soltanto gli aspetti generali del  trattamento dei dati personali.</p>
<p align="justify">Il nuovo codice di deontologia, quindi, disciplina in maniera  specifica tutta l’attività dei SIC, offrendo un inquadramento normativo alle  garanzie e tutele del consumatore circa il trattamento dei propri dati personali  in un sistema di informazioni creditizie <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2007/11/14/nota-adiconsum-sui-sistemi-di-informazioni-creditizie-sic-meglio-conosciuti-come-elenchi-dei-cattivi-pagatori/" target="_blank">continua</a></p>
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